Art. 30.

      1. Entro il mese di febbraio, l'ufficiale giudiziario deve depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario al quale è addetto i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.
      2. Il registro dei depositi di somme deve essere depositato presso la cancelleria di cui al comma 1 entro un mese dalla data dell'ultima operazione relativa ai depositi che vi sono iscritti.
      3. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro cronologico il cancelliere annota la data del deposito.